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Sospensione

Se ritieni che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso non sia dovuta puoi chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la tua situazione

In quali casi

Puoi chiedere direttamente a noi la sospensione della riscossione degli importi indicati in una cartella, o in ogni altro atto notificato da Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia), se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non ha preso parte.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.

Come

Ti basta compilare il modulo che trovi allo sportello o sul nostro sito (scarica il modulo) e spiegare i motivi per cui non devi pagare. Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in tuo possesso, ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a te favorevole. La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) ti ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.

Puoi presentare la domanda allo sportello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) oppure on-line con il servizio “Sospensione” (Invia la richiesta on-line).

In alternativa puoi inviare la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi indicati nella cartella oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.

Cosa succede

Ricevuta l'istanza, l'Agenzia si fa carico di trasmetterla all'ente e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.

In assenza di riscontro da parte dell'ente entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), che il suo debito venga annullato.

Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore ti informa del rigetto della richiesta che hai presentato e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.

Esempio. Se ricevi una cartella per una multa della Polizia municipale non pagata entro i termini e invece sei in possesso della ricevuta del pagamento, la richiesta del comune è errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella. Puoi fare ricorso al giudice o andare al comune per chiedere lo sgravio. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta per legge ad andare avanti con le procedure di riscossione finché l’ente creditore non le trasmette il provvedimento di annullamento del debito. Se invece ti rivolgi direttamente all'Agenzia, le procedure sono immediatamente sospese in attesa che il comune corregga l’errore.

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 - comma 541, legge n. 228/2012).

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