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Sospensione

Scopri come sospendere la procedura di riscossione se ritieni che la richiesta di pagamento non sia dovuta, ai sensi dalla Legge n. 228/2012.

Il contribuente presenta la richiesta di sospensione

L'Agenzia sospende la riscossione e invia la richiesta di verifica all'ente creditore

L'Ente valuta la richiesta e informa il contribuente solo in caso di esito negativo

In quali casi presentare la domanda

È possibile presentare la domanda se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione:

  • quelli non notificati dall'Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori);
  • i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.

 

Come presentare la domanda

Hai a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di sospensione.

On-line

Con il servizio Sospensione nell'area riservata puoi presentare la domanda in tre semplici passaggi.

Via e-mail o allo sportello

Compilando il modulo SL1 - Sospensione legale della riscossione da inviare via e-mail agli indirizzi indicati all'interno del modulo o da presentare allo sportello territoriale più vicino a te.

Ricevuta l'istanza, l'Agenzia si fa carico di trasmetterla all'ente creditore e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.

In assenza di riscontro da parte dell'ente entro 220 giorni, la legge prevede che il debito venga annullato.

Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore ti informa del rigetto della richiesta che hai presentato e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.

Esempio. Se ricevi una cartella per una multa della Polizia municipale non pagata entro i termini e invece sei in possesso della ricevuta del pagamento, la richiesta del Comune è errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella. Puoi fare ricorso al giudice o andare al Comune per chiedere lo sgravio. Tuttavia, Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta per legge ad andare avanti con le procedure di riscossione finché l’ente creditore non le trasmette il provvedimento di annullamento del debito. Se invece ti rivolgi direttamente all'Agenzia, le procedure sono immediatamente sospese in attesa che il Comune corregga l’errore.

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 - comma 541, legge n. 228/2012).

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