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Procedure cautelari

Sono procedure strumentali a garantire la tutela del credito affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Le procedure cautelari si dividono in due tipologie: fermo amministrativo del veicolo e ipoteca sugli immobili.

L’ipoteca può essere iscritta per debiti non inferiori a 20 mila euro. Sia nel caso del fermo sia per l’ipoteca, il debitore riceve una comunicazione preventiva che dà 30 giorni di tempo dalla notifica per mettersi in regola.

Scaduti 30 giorni, Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a iscrivere la procedura cautelare. Resta sempre la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Il DL n. 137/2020 (“Decreto Ristori” convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alla imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha razionalizzato l’istituto della rateizzazione con modifiche all’art. 19, comma 1-quater del DPR n. 602 del 1973 stabilendo che dalla presentazione della richiesta, e finché si è in regola con i pagamenti delle rate, non si è considerati inadempienti verso gli enti creditori e l'Agenzia delle entrate-Riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi né ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione (art. 19, comma 1- quater, del DPR n. 602/73 come modificato dall’art. 13 decies, comma 1 quater del DL n. 137/2020).

Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco di uno o più veicoli intestati al debitore.

Prima che la procedura venga attivata, il debitore riceve la comunicazione di “preavviso” contenente i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, sempre nel medesimo termine di 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione dallo stesso esercitata (DL n. 69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013). Inoltre, per evitare situazioni di disagio alle persone diversamente abili, l’Agenzia non darà seguito all’iscrizione del fermo amministrativo su veicoli adibiti al loro trasporto, ovvero procede alla relativa cancellazione nel caso sia già avvenuta la registrazione.

L’Agente della riscossione provvede, con modalità telematiche e senza che il debitore presenti alcuna istanza, alla cancellazione del fermo nel caso di pagamento integrale del debito oggetto della procedura.

Inoltre, se le cartelle/avvisi per le quali è stato iscritto il fermo sono oggetto di rateizzazione o di definizione agevolata, dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, è prevista la sospensione del fermo al fine di consentire al contribuente di poter circolare con il veicolo interessato.

L’ipoteca è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all’Agente della riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore.

L'ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione procede e previa comunicazione scritta.

Il contribuente riceve, infatti, sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.

La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione - e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge - l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile (vedi procedure esecutive).