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Cartella di pagamento

La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione invia ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).

La cartella contiene la descrizione delle somme dovute all’ente creditore, l’invito a provvedere al pagamento entro i termini definiti dalla data di notifica, le informazioni sulle modalità di pagamento (dove, come) e le istruzioni per richiedere la rateizzazione, la sospensione o proporre ricorso.

Il percorso della cartella

La procedura di riscossione è, in sintesi, la seguente: le somme che risultano dovute a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengono iscritte a ruolo (il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute).
Il ruolo formato dall’ente creditore viene trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede a predisporre e notificare le cartelle, nonché a riscuotere le somme indicate.

L’Agente della riscossione può, a seguito di istanza del contribuente, concedere la rateizzazione della cartella ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73, salvo diverse indicazioni dell’ente creditore.

Una volta ricevuto il pagamento dell’importo indicato nella cartella, l’Agenzia delle entrate–Riscossione effettua il riversamento di quanto riscosso alle casse dello Stato o degli altri enti creditori.

In caso di mancato pagamento, o non tempestiva presentazione dell’istanza di rateizzazione o sospensione, avvia le procedure cautelari o esecutive per il recupero delle somme dovute.

Nella prima pagina del documento è indicato, in alto a sinistra, il numero identificativo dell’atto e, subito sotto, l’ente o gli enti creditori su incarico dei quali si procede all’emissione della cartella. 

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Nel lato in alto a destra, invece, sono riportati i dati del destinatario e l’eventuale indicazione della qualità di coobbligato. Il coobbligato è il soggetto tenuto al pagamento in pari grado insieme ad altro o ad altri soggetti.
Esempio: per il pagamento di un tributo riferito ad una abitazione con due proprietari, la cartella sarà emessa per entrambi i soggetti in qualità di coobbligati. L’integrale pagamento del debito da parte di uno dei due soggetti coobbligati salderà la cartella.

 

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Sempre nella prima pagina sono riportati:

  • i riferimenti degli enti creditori che hanno affidato all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’incarico di riscuotere i ruoli contenuti nella cartella di pagamento e ai quali è necessario rivolgersi per avere informazioni o approfondimenti sulla natura del tributo e sulla correttezza delle somme dovute (a sinistra);
  • la causale del debito (parte centrale) e la somma da pagare distinta per ente creditore e l’importo da corrispondere per il rimborso dei diritti di notifica (a destra).

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Nelle pagine successive sono indicate le modalità per pagare, rateizzare, sospendere la riscossione, presentare ricorso nonché tutte le informazioni utili a prendere contatto con l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Infine, nella pagina precedente alla relata di notifica, viene indicato da quale ente è stato emesso il ruolo e il dettaglio delle somme da pagare.

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Pagare

Dopo aver ricevuto la cartella è possibile effettuare il versamento delle somme dovute con il servizio “Paga on-line” disponibile sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e sull’App Equiclick oppure utilizzare i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

 

 

Rateizzare

È possibile rateizzare una o più cartelle in modo semplice e veloce. La rateizzazione viene concessa dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate.
È possibile ottenere la dilazione dei pagamenti:

  • direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata per importi fino a 120 mila euro;
  • compilando il modello da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

 

 

Sospendere

Se si ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella non sia dovuta, è possibile chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione.
La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

La richiesta di sospensione può essere presentata:

 

Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza determinata dalla data di notifica del documento, all'importo originariamente dovuto si aggiungeranno gli interessi di mora previsti dalla legge e riversati interamente agli enti creditori.

Tali interessi si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

Per i carchi di natura previdenziale gli interessi di mora si applicano solo dopo il raggiungimento del tetto delle sanzioni civili, definito in base allo specifico regime sanzionatorio.

Gli interessi di mora sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

La tabella che segue riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo:

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
Tasso Decorrenza Provvedimento
4,2% semestrale 01/01/1999 Decreto Ministero delle finanze del 25.02.1999
8,4000% 01/01/2000 Decreto Ministero delle finanze del 28.07.2000
6,8358% 01/10/2009 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124741 del 04.09.2009
5,7567% 01/10/2010 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 124566 del 07.09.2010
5,0243% 01/10/2011 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95314 del 22.06.2011
4,5504% 01/10/2012 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 104609 del 17.07.2012
5,2233% 01/05/2013 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 27678 del 04.03.2013
5,1400% 01/05/2014 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 51685 del 10.04.2014
4,8800% 15/05/2015 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 59743 del 30.04.2015
4,1300% 15/05/2016 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 60535 del 27.04.2016
3,50% 15/05/2017 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 66826 del 04.04.2017
3,01% 15/05/2018 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 95624 del 10.05.2018
2,68% 01/07/2019 Provvedimento Agenzia delle entrate n. 148038 del 23.05.2019

L’aggio è stata la remunerazione che, fino al 2015, l'Agente della riscossione ha percepito per la sua attività.

Successivamente, il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l’aggio venisse sostituito dagli “oneri di riscossione”, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino.

Infine, la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto l’eliminazione degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”), per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022.

Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge previgenti.
 
Per le cartelle relative ai carichi affidati a partire dal 1° gennaio 2022, l’Agente della riscossione utilizzerà il nuovo modello disposto dal provvedimento del 17 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Per le cartelle relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 resterà in uso il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

La tabella che segue riepiloga le modifiche normative che sono intervenute dal 2012 al 2021 sull’aggio e sugli oneri di riscossione:

Aggio e oneri di riscossione
Pagamento della cartella Oneri di riscossione
per i carichi affidati dal 1/01/2016 al 31/12/2021
Aggio
per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015
Aggio
dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica 3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore 4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell’ente creditore 4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell’ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica 6% a carico del debitore 8% a carico del debitore 9% a carico del debitore