La riscossione nel periodo di emergenza COVID-19

Nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono contenute diverse misure che hanno prodotto importanti riflessi sull’attività di riscossione.
Le prime disposizioni urgenti, contenute nel “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), hanno determinato:
- la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
- la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”, scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020.
A seguire, il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), oltre a prorogare fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”, ha integrato le misure prevedendo:
- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate con l’integrale versamento delle rate in scadenza nell’anno entro il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020;
- per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute;
- per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione, l’estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza;
- la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.
Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria,
il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020.
A seguire, il Decreto Legge n. 125/2020 ha differito al 31 dicembre 2020 del termine del periodo di sospensione.
Il "Decreto Ristori” (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha introdotto ulteriori novità in materia di riscossione:
- differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”;
- estinzione delle procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione;
- per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste;
- entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
- possibilità anche per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), di chiedere la dilazione del pagamento(ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
Da ultimo, il Decreto Legge n. 3/2021 ha previsto, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, ed in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, lo slittamento al 31 gennaio 2021 del termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione.
Per saperne di più, consulta le pagine dedicate:
- Decreto Legge n. 3/2021
- "Decreto Ristori”
- Decreto Legge n. 125/2020
- “Decreto Agosto”
- “Decreto Rilancio”
- “Decreto Cura Italia”