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Rimborsi IVA in conto fiscale

La dichiarazione IVA deve essere presentata a pena di nullità dal 1° febbraio al 31 luglio di ogni anno. In linea generale, sono comunque validi i modelli presentati entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Per determinate categorie di contribuenti è previsto che l’erogazione dei rimborsi avvenga prioritariamente rispetto a tutti gli altri a seconda della classificazione riportata al campo 4 del quadro VX della dichiarazione.

Di seguito l’elenco delle causali di classificazione:

  1. soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell’ambito di applicazione della lett. a), del sesto comma, dell’art. 17 del D.P.R. 633/72;
  2. soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1 (soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici);
  3. soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0 (soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi);
  4. soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0 (soggetti che producono alluminio e semilavorati);
  5. soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09 (soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi);
  6. soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-ter, comma 1, e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis del citato articolo del D.P.R. 633/72;
  7. soggetti che svolgono l’attività individuata dal codice ATECO 2007 59.14.00 (soggetti che esercitano l’attività di proiezione cinematografica);
  8. soggetti che hanno effettuato le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici rientranti nell’ambito di applicazione della lett. a)-ter, del sesto comma, dell’art. 17 del D.P.R. 633/72.

Le società estere non residenti ma che hanno una sede di direzione, un ufficio, un’officina, sul territorio italiano per più di 12 mesi, così come quelle con rappresentante fiscale in Italia, possono presentare le richieste di rimborso in conto fiscale.

La garanzia viene richiesta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per ottenere il rimborso dell’IVA è necessario presentare un’idonea garanzia a copertura del rimborso richiesto.

La garanzia può essere rappresentata da:

  • cauzione in titoli di stato o titoli garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
  • fideiussione rilasciata da azienda o istituto di credito o da impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
  • polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione;
  • garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) iscritte nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, per le piccole e medie imprese;
  • garanzia prestata dalla capogruppo mediante diretta assunzione dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare (lettera di patronage).

La garanzia ha effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a tre anni dallo stesso o, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’ufficio.

Nel caso in cui la garanzia sia rappresentata da polizza fideiussoria, qualora la comunicazione di avvenuto pagamento del rimborso si produca trascorsi sei mesi dall’emissione della garanzia, la società/banca emittente ha facoltà di dichiarare la cessazione dell’impegno assunto con il rilascio della stessa. In ogni caso, la garanzia cessa automaticamente decorsi 12 mesi dal suo rilascio se in questo periodo non abbia avuto luogo l’esecuzione del rimborso.

La garanzia copre l’importo costituito da:

  • somma richiesta a rimborso;
  • interessi a favore del contribuente sul capitale da rimborsare.

Dal calcolo dell’importo da garantire, maggiorato dagli interessi al tasso corrente, dalla data di erogazione del rimborso fino al termine di decadenza dell’accertamento, va detratta l’eventuale franchigia del 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente.

Per la fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco tenuto dal ministero del Tesoro e nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione, e per la fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto solo nell’elenco tenuto dal ministero del Tesoro, espressamente autorizzato per iscritto dall’Ufficio finanziario competente alla trattazione del rimborso, serve autorizzazione scritta all’accettazione da parte dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione.

In alcuni casi può essere richiesta apposita appendice alla garanzia presentata per poter considerare valido il titolo se:

  • l’erogazione è avvenuta dopo 6 mesi data di presentazione;
  • i documenti sono stati presentati in ritardo rispetto alla data fissata, per i giorni di ritardo.

L’erogazione viene effettuata dal 41° al 60° giorno dalla data di presentazione delle richieste all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per le disposizioni d’ufficio dal 1° al 20° giorno successivo a quello di ricezione all’Agenzia delle entrate-Riscossione, a condizione che sia stata consegnata la documentazione prevista e l’eventuale garanzia.

Condizione indispensabile per il rispetto del termine è che siano stati accreditati all’Agenzia delle entrate-Riscossione i fondi specifici da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’erogazione viene eseguita sulle coordinate bancarie (conto corrente e Iban) comunicate dal titolare tramite il proprio istituto di credito. La mancata o errata indicazione delle coordinate comporta il mancato accredito della somma. A quel punto è necessario integrare la richiesta con le informazioni corrette.

Il conto corrente comunicato deve essere obbligatoriamente intestato al titolare del conto fiscale, che risulta essere il beneficiario del rimborso.

Nel caso in cui il contribuente ritenga che l’erogazione del rimborso da parte di dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sia avvenuta in ritardo, può chiedere la liquidazione degli interessi presentando alla stessa il modello G.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette la documentazione all’Agenzia delle entrate che effettua la verifica formale e sostanziale del modello e accerta l'effettivo ritardo nell'erogazione. In caso di riscontro positivo, autorizza l’Agenzia delle entrate-Riscossione a procede al rimborso di tali interessi.