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  • Accertamento

    Atto o complesso di atti adottati dall’Agenzia delle entrate, entro precisi termini di decadenza, per determinare l’imponibile e l’imposta del contribuente. La procedura di accertamento si conclude, normalmente, con la notifica degli addebiti attraverso un apposito avviso di accertamento.

  • Accertamento con adesione (concordato)

    è un procedimento con cui si rettifica la base imponibile dichiarata (o si determina in caso di omessa dichiarazione) attraverso in contraddittorio tra l’ufficio finanziario e il contribuente. Si concretizza in un atto dell’ufficio sottoscritto, per adesione, anche dal contribuente.
    I contribuenti che aderiscono all’accertamento con adesione hanno diversi vantaggi, tra cui:

    • la riduzione a un quarto delle sanzioni;
    • la riduzione delle pene previste per i reati tributari (fino alla metà) e la non applicabilità delle sanzioni accessorie, se l’accertamento con adesione viene perfezionato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
    • la chiusura totale della controversia (l’amministrazione non può fare accertamenti sull’imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati).

    La definizione può riguardare tutte le principali imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap, imposte sostitutive) e indirette (Iva, registro, ipotecarie e catastali). La procedura si conclude con il versamento delle somme dovute, anche in forma rateale. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.

  • Accertamento esecutivo

    Dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap (così come il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni) contengono l’intimazione ad adempiere gli importi in essi indicati entro il termine di presentazione del ricorso e costituiscono titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla relativa notifica, sostituendo, quindi, la funzione della cartella di pagamento.
    Il termine per la proposizione del ricorso è, di norma, pari a 60 giorni dalla notifica dell’atto. La scadenza può essere più ampia: se si attiva una procedura di accertamento con adesione diventa di 150 giorni dalla notifica dell’atto e se la scadenza cade durante il periodo feriale si hanno 46 giorni in più, che si aggiungono ai 150.
    In caso di contestazione al giudice, il contribuente è tenuto a pagare un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento, il recupero delle somme non saldate e non contestate è affidato agli Agenti della riscossione.
    Nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di sospensione, questa è decisa dalla commissione tributaria entro 180 giorni dalla data di presentazione.
    In base alla legge 106/2011, l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la  riscossione.

  • Accise (o Imposte di fabbricazione e consumo)

    imposte indirette che gravano su determinati prodotti energetici o di origine alcolica. A seconda dei casi, l'imposta può essere dovuta al momento della fabbricazione o dell’importazione oppure a quello dell'immissione al consumo.

  • Adempimento

    è l’esecuzione di un obbligo posto a carico del contribuente. Esempi: la presentazione della dichiarazione o il pagamento di un’imposta.

  • Agente della riscossione (Adr)

     è incaricato di riscuotere i tributi per conto dell'ente impositore. Vai nella pagina “Chi siamo” per conoscere gli Adr del Gruppo Equitalia.

  • Agenzia delle entrate

    ente pubblico non economico, fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è operativa dal 2001. Si occupa dell’amministrazione di tasse, imposte e altri tributi dello Stato, con l’obiettivo di conseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, in un’ottica di contrasto all’evasione fiscale e, al tempo stesso, di semplificazione dei rapporti con i cittadini.   A livello centrale l’Agenzia delle entrate è articolata in uffici in staff al Direttore e in Direzioni centrali, a livello locale in Direzioni regionali e Direzioni provinciali.

  • Agenzie fiscali

    enti pubblici nati dalla riorganizzazione del Ministero delle finanze. Sono quattro: entrate, dogane,  territorio e demanio. Le agenzie delle entrate, dogane e territorio sono enti pubblici non economici, l'agenzia del demanio è un ente pubblico economico. Le quattro agenzie esercitano le funzioni precedentemente affidate ai dipartimenti del vecchio Ministero. Sono dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

  • Aggio

    Somma che l'Agente della riscossione (Adr) percepisce per la sua attività di riscossione dei crediti. Entro 60 giorni dalla notifica della cartella l’aggio è a carico del debitore per il 4,65%, mentre il restante 4,35% è a carico dell’ente creditore. Oltre i 60 giorni l’aggio è totalmente a carico del debitore nella misura del 9%. Come prevede il dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aggio sarà sostituito da un rimborso all’Agente della riscossione.

  • Anagrafe tributaria

    centro di raccolta ed elaborazione dei dati d’ interesse fiscale che riguardano tutte le persone fisiche, le società, gli enti, ai quali è attribuito, a cura dell’Agenzia delle entrate, un codice identificativo (codice fiscale, partita Iva).

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