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Sospensione della riscossione
La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010, anche dagli Agenti della riscossione.
La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.
In base al dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso. In base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), a partire dal 13 luglio 2011 l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Con la direttiva di Equitalia n. 10 del 6 maggio 2010 si può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando il contribuente ha già pagato prima della formazione del ruolo/avviso, la commissione tributaria ha accolto il ricorso oppure si è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria. Basta consegnare compilato allo sportello il modello di autodichiarazione, reperibile allo sportello stesso ma anche scaricabile online nel box a destra, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento.

