Contenuto
Annullamento del debito
Se il contribuente ritiene che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento o nell'avviso non sia dovuta, deve rivolgersi all'ente creditore per ottenere il cosiddetto 'sgravio', cioè il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. Eventuali contestazioni all'ente creditore possono essere effettuate mediante richiesta di autotutela e/o presentando ricorso all'autorità giudiziaria competente.
Al provvedimento di sgravio può seguire il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente versate.
La richiesta di autotutela
Il contribuente può presentare richiesta di autotutela all'ente creditore titolare della pretesa debitoria senza alcun termine di scadenza. L'ufficio dell'ente creditore, dopo le verifiche del caso, se riscontra che il contribuente ha ragione adotta un provvedimento di sgravio. L'ente è poi tenuto a comunicare il provvedimento all'Agente della riscossione, che provvederà a sospendere le azioni esecutive/cautelari eventualmente intraprese nei confronti del contribuente.
Il ricorso
Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento o l'avviso ricevuto (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente (es. commissione tributaria) entro i termini indicati nel documento. Se la commissione accoglie il ricorso, in tutto o in parte, dispone l'annullamento dell'atto e il conseguente provvedimento di sgravio che deve essere emesso dall’ente creditore. Nel caso in cui l'ente non adotti il provvedimento di sgravio, il contribuente può attivare il cosiddetto giudizio di ottemperanza. Una volta emesso lo sgravio, l'ente è poi tenuto a darne comunicazione all'Agente della riscossione, che provvederà a sospendere le azioni esecutive/cautelari eventualmente intraprese nei confronti del contribuente.
La scadenza per presentare ricorso contro l’accertamento esecutivo è pari a 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il termine diventa più ampio se si attiva una procedura di accertamento con adesione, salendo a 150 giorni dalla notifica dell’atto, e se la scadenza cade durante il periodo feriale si hanno 46 giorni in più, che si aggiungono ai 150.
Presentando ricorso al giudice il contribuente è tenuto comunque a pagare un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
Per quanto riguarda l’avviso di addebito, il termine per contestare l’importo varia a seconda della natura dell’obbligo contributivo, ma comunque non eccede i 90 giorni dalla data di notifica dell’avviso.
Se il contribuente intende impugnare la cartella di pagamento o l'avviso ricevuto (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente (es. commissione tributaria) entro i termini indicati nel documento. Se la commissione accoglie il ricorso, in tutto o in parte, dispone l'annullamento dell'atto e il conseguente provvedimento di sgravio che deve essere emesso dall’ente creditore. Nel caso in cui l'ente non adotti il provvedimento di sgravio, il contribuente può attivare il cosiddetto giudizio di ottemperanza. Una volta emesso lo sgravio, l'ente è poi tenuto a darne comunicazione all'Agente della riscossione, che provvederà a sospendere le azioni esecutive/cautelari eventualmente intraprese nei confronti del contribuente.
La scadenza per presentare ricorso contro l’accertamento esecutivo è pari a 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il termine diventa più ampio se si attiva una procedura di accertamento con adesione, salendo a 150 giorni dalla notifica dell’atto, e se la scadenza cade durante il periodo feriale si hanno 46 giorni in più, che si aggiungono ai 150.
Presentando ricorso al giudice il contribuente è tenuto comunque a pagare un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
Per quanto riguarda l’avviso di addebito, il termine per contestare l’importo varia a seconda della natura dell’obbligo contributivo, ma comunque non eccede i 90 giorni dalla data di notifica dell’avviso.

