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Avvisi e solleciti
Prima di attivare le procedure previste dalla legge per la riscossione coattiva delle somme non pagate, Equitalia invia al contribuente una serie di comunicazioni, proprio per evitare di ricorrere alle misure di recupero forzoso.
Il sollecito, spedito per posta semplice, è stato a suo tempo introdotto da Equitalia allo scopo di instaurare un clima di maggiore collaborazione e trasparenza nei rapporti con i contribuenti. Il sollecito è una sorta di ‘promemoria’ che viene inviato a chi ha un debito d’importo non elevato, fino a 10 mila euro, con l’invito a mettersi in regola. Con il dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/ 2011, per i debiti fino a 2 mila euro sono state introdotte importanti novità in materia di solleciti (si veda di seguito).
L’avviso di intimazione viene inviato decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento qualora il debito non sia stato ancora pagato. Dalla data di notifica dell’avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, dopodiché l’Agente della riscossione potrà attivare le procedure esecutive (pignoramento) non ancora intraprese.
Il preavviso di fermo viene inviato al contribuente prima di eseguire l’iscrizione vera e propria. Il preavviso invita il debitore a mettersi in regola nei successivi 20 giorni con l’avviso che, altrimenti, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di proprietà del contribuente.
Con il dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/ 2011, e il dl 16/2012, convertito com modificazioni dalla legge 44/2012, sono state introdotte ulteriori comunicazioni al contribuente. In particolare:
- prima di iscrivere ipoteca, l’Agente della riscossione notifica al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca;
- per i debiti fino a 2 mila euro l’applicazione di misure cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo;
- quando l’Agente della riscossione riceve in carico le somme dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito, è tenuto a darne avviso al contribuente tramite raccomandata. Tale obbligo viene meno quando l’Agente ha un fondato timore per il buon esito della riscossione: in questo caso può procedere senza informativa.
Una volta inviate queste comunicazioni, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l’Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento).

