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Riscossione a mezzo ruolo coattiva
È l'azione di recupero forzoso di un credito della Pubblica Amministrazione. Se a seguito della notifica della cartella e degli altri avvisi il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore, l’Agente della riscossione (Adr) deve obbligatoriamente recuperare le somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione disciplinate dalla legge.
A questo fine, l'Agente della riscossione può:
- iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati (consulta il pdf sottostante sui vincoli);
- iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati (es. autovetture);
- procedere all’espropriazione forzata (pignoramento) dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti presso terzi (es. stipendi);
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.
L’espropriazione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione degli avvisi di accertamento esecutivo. Tale sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
Il dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha introdotto delle novità sulla vendita dei beni: il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del dpr 602/73, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

